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Cronaca
01.02.2016 - 09:040
Aggiornamento: 21.01.2022 - 14:40

9 febbraio, allo stato attuale prevalgono i bilaterali

Il Tribunale Federale ha spiegato che il diritto internazionale avrebbe la priorità su quanto votato il 9 febbraio. Soluzioni? Disdire o rinegoziare l'accordo di libera circolazione

BERNA - Fra quanto votato il 9 febbraio e l'accordo di libera circolazione con l'UE prevarrà sempre quest'ultimo, a norma di legge. È quanto stabilito dal Tribunale Federale in una sentenza di fine novembre le cui motivazioni sono state rese note solo negli scorsi giorni. Un caso concreto, quello della richiesta del rinnovo di un permesso di residenza (poi negato) di una cittadina dominicana, ha dato la possibilità di mettere le carte in tavola. Per poter applicare il 9 febbraio, la Svizzera deve per forza agire sull'accordo concernente la libera circolazione, rinegoziandolo o disdicendolo. Se tutto rimanesse com'è ora e si applicasse l'articolo votato il 9 febbraio, in caso di ricorso (per esempio, di un cittadino italiano che s vede negare il permesso di lavoro a causa del contingentamento o della priorità per la manodopera indigena), gli stessi giudici svizzeri dovranno accoglierlo e far prevalere quanto stabilito dai bilaterali. L'articolo 121a della Costituzione, per ora, non causa problemi perché non è in conflitto con le norme internazionali, ma lo sarà la legge di applicazione se nel frattempo non si intervenisse sui bilaterali. Disdicendoli, la legislazione nazionale prevarrebbe, però la disdetta dell'accordo di libera circolazione con l'UE a causa della clausola ghigliottina farebbe decadere anche gli altri bilaterali, da Schengen e Dublino a quello che regola l'Erasmus. Dunque, l'unica soluzione, al momento, pare essere una rinegoziazione con l'Europa, prima di applicare il 9 febbraio, oppure l'applicazione sarebbe comunque resa inutile dal diritto internazionale.
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