BERNA - Il 30 ottobre 2019 il Consiglio federale ha adottato il messaggio e il disegno di una nuova legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, con cui intende colmare una lacuna nella sicurezza sociale.
Le persone che hanno esaurito il diritto all’indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione dopo i 60 anni, vantano un periodo di attività lucrativa con una determinata soglia di reddito e dispongono di una sostanza modesta riceveranno una prestazione transitoria fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. Le reazioni dei partecipanti alla procedura di consultazione in merito alla proposta del Consiglio federale sono state prevalentemente positive.
Le persone che perdono l’impiego poco prima di raggiungere l’età di pensionamento fanno più fatica a reinserirsi nel mercato del lavoro rispetto a quelle più giovani. Se non trovano un nuovo posto e non hanno più diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione devono consumare la loro sostanza, riscuotere anticipatamente la rendita AVS e spesso anche attingere ai loro averi di vecchiaia del secondo e del terzo pilastro, prima di poter ricorrere all’aiuto sociale.
Negli ultimi anni sempre più persone si sono ritrovate in questa difficile situazione: tra il 2011 e il 2017 la quota di aiuto sociale dei 60-64enni è aumentata del 47 per cento, ossia in misura superiore a quella delle altre fasce d’età.
Per migliorare l’idoneità al mercato del lavoro delle persone anziane e promuovere il potenziale di manodopera residente, il Consiglio federale e le parti sociali si sono accordati su un pacchetto di misure che prevede quanto segue: valutazione della situazione individuale, analisi del potenziale e orientamento di carriera gratuiti per gli adulti sopra i 40 anni; convalida delle competenze professionali specifiche già acquisite nell’ambito della formazione professionale di base; misure di reinserimento supplementari quali coaching, consulenze e mentoring; accesso ai provvedimenti di formazione e di occupazione degli uffici regionali di collocamento senza il termine di attesa di due anni per gli ultracinquantenni che hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione. Qualora il reinserimento non riuscisse nonostante queste misure, le nuove prestazioni transitorie garantirebbero una copertura sociale nel periodo del passaggio al pensionamento.
Per aver diritto alle prestazioni transitorie i richiedenti dovranno adempiere le condizioni seguenti:
- aver esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione dopo il compimento dei 60 anni; si tratta di persone che hanno perso il posto di lavoro dopo il compimento dei 58 anni e presentano un periodo di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione di almeno 22 mesi;
- essere stati assicurati all’AVS per almeno 20 anni, durante i quali devono aver conseguito un reddito da attività lucrativa pari almeno a 21 330 franchi all’anno (che corrisponde al 75 % della rendita massima di vecchiaia dell’AVS e alla soglia d’entrata della previdenza professionale); gli accrediti per compiti educativi e quelli per compiti assistenziali nonché i redditi divisi durante il matrimonio non saranno presi in considerazione;
- aver conseguito il reddito minimo da attività lucrativa pari a 21 330 franchi per almeno 10 dei 15 anni immediatamente precedenti l’esaurimento del diritto; in tal modo, potranno aver diritto alla prestazione transitoria anche le persone che si sono ammalate o hanno avuto interruzioni dell’attività lucrativa prima dell’esaurimento del diritto;
- disporre di una sostanza inferiore a 100 000 franchi per le persone sole e a 200 000 franchi per le coppie sposate, ossia le soglie decise dal Parlamento anche per le prestazioni complementari (PC); gli immobili di proprietà dei richiedenti da loro utilizzati quale abitazione non saranno presi in considerazione per questo calcolo, mentre lo saranno i riscatti di prestazioni e i rimborsi di prelievi anticipati della previdenza professionale e gli ammortamenti di ipoteche effettuati entro tre anni dall’esaurimento del diritto all’indennità di disoccupazione; si vuole così evitare che parti di sostanza vengano trasferite al fine di non oltrepassare la soglia di sostanza;
- non essere beneficiari di alcuna rendita dell’assicurazione invalidità né riscuotere anticipatamente la rendita di vecchiaia dell’AVS.
La prestazione transitoria sarà calcolata analogamente alle PC e corrisponderà pertanto alla differenza tra le spese riconosciute e i redditi computabili. Sono tuttavia previste due differenze rispetto al sistema delle PC.
L’importo forfettario destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale sarà maggiorato di un supplemento del 25 per cento, il che corrisponde attualmente a 24 310 franchi (19 450 x 1,25) per le persone sole e a 36 470 (29 175 x 1,25) per le coppie sposate. Questo supplemento servirà a coprire le spese di malattia e d’invalidità, che nell’ambito delle PC sono rimborsate separatamente.
La prestazione transitoria ammonterà al massimo al triplo dell’importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per le PC, ossia a 58 350 franchi (19 450 x 3) per le persone sole e a 87 525 (29 175 x 3) per le coppie sposate. Il motivo di questa limitazione è che i beneficiari di una prestazione transitoria dovranno continuare ad avere un incentivo a trovare un lavoro.
Negli ultimi anni gli ultrasessantenni che hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione sono stati in media circa 2600 all’anno. Considerate le condizioni previste, dopo la fase introduttiva gli aventi diritto a una prestazione transitoria saranno in media circa 4400 all’anno. I costi delle prestazioni transitorie ammonteranno a 30 milioni di franchi nel 2021, dopodiché aumenteranno progressivamente, fino ad arrivare a circa 230 milioni di franchi all’anno nel 2030.
In compenso le PC realizzeranno risparmi per 20 milioni di franchi, inizialmente, e in seguito per oltre 30 milioni di franchi all’anno.
Le prestazioni transitorie saranno finanziate dalla Confederazione, mentre i risparmi generati nel quadro delle PC andranno per cinque ottavi a beneficio della Confederazione e per tre ottavi a beneficio dei Cantoni. I Cantoni e i Comuni realizzeranno inoltre risparmi nell’ambito dell’aiuto sociale.
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha commissionato uno studio per capire quali incentivi e ripercussioni sociali ed economiche potrebbero derivare dall’introduzione delle prestazioni transitorie. Secondo lo studio non c’è da temere che i disoccupati anziani facciano meno sforzi per reinserirsi nel mercato del lavoro o che i datori di lavoro licenzino sempre più collaboratori anziani, scaricandoli sul sistema delle prestazioni transitorie.