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04.04.2016 - 14:000
Aggiornamento: 19.06.2018 - 15:43

Successione e donazione al passo con la realtà delle nuove famiglie

di Matteo Quadranti, granconsigliere PLR

Esenzione d’imposta o riduzione significativa di coefficienti e aliquote per partner di fatto e figliastriNel suo rapporto del 25 marzo 2015 sulla modernizzazione del diritto della famiglia, il Consiglio federale ha rilevato che le norme vigenti del diritto della famiglia non sono sufficientemente adeguate all’attuale realtà sociale, familiare e demografica. Al giorno d’oggi esistono forme di partenariato e vita familiare molto diverse rispetto a quelle praticate 100 anni fa. Si pensi ad esempio all’istituto del “pacte civile de solidarité” che in Francia è scelto da molte coppie quale alternativa al matrimonio o altri modelli proposti dalla dottrina svizzera denominati “Opt-in” o “Opt-out” (cfr. Rapporto 25 marzo 2015, pag.26-27, del Consiglio federale). Anche per il diritto successorio, entrato in vigore nel 1912 e che da allora è stato modificato soltanto in singoli punti, vi è quindi una necessità di adeguamento. Pertanto, il Consiglio federale intende ammodernare il diritto successorio, quale “prima costola” della più ampia modernizzazione del diritto di famiglia anche su altri punti. Ad inizio marzo 2016 il Consiglio federale ha avviato in tal merito una consultazione su modifiche del CC che durerà fino al 20 giugno 2016 (Avamprogetto e rapporto esplicativo della modifica del Codice civile (diritto successorio). Il Governo federale propone, oltre ad alcune modifiche non di poco conto in caso di decesso pendente causa di divorzio, tra l’altro: Riduzione della porzione legittima Attualmente il disponente ha possibilità limitate di decidere il destino del suo patrimonio dopo il suo decesso. I figli, il coniuge e in alcuni casi i genitori hanno infatti diritto a una porzione legittima della successione, che il disponente non può lasciare ad altre persone nemmeno redigendo un testamento. Per aumentare la libertà di disporre, il Consiglio federale intende ridurre queste cosiddette porzioni legittime. La base per il calcolo della porzione legittima rimane la quota ereditaria legale, cioè la parte del patrimonio a cui, in assenza di testamento, gli eredi hanno diritto per legge. Se il defunto lascia dei figli e un coniuge, metà del patrimonio va ai figli e metà al coniuge. In virtù delle nuove disposizioni sul diritto successorio la porzione legittima dei figli e del coniuge verrà ridotta rispettivamente da tre a due quarti e da due a un quarto. La porzione legittima dei genitori verrà eliminata del tutto. Queste proposte permettono al disponente di disporre liberamente di una parte maggiore del suo patrimonio. In tal modo non si creano soltanto nuove opzioni interessanti per la successione delle imprese, ma si possono in particolare beneficiare in misura maggiore i conviventi di fatto o i figliastri che continuano a non godere di un diritto successorio legale. Rafforzamento della protezione dei partner non coniugati Il progetto prevede ulteriori miglioramenti per il convivente di fatto. Per proteggere il convivente superstite dai rigori finanziari, il Consiglio federale vuole introdurre una pretesa a un cosiddetto legato di mantenimento. Per esempio nei casi in cui il partner ha fornito ragguardevoli prestazioni nell’interesse del defunto, sotto forma di cure o di prestazioni finanziarie, deve poter beneficiare di una parte dell’eredità per il proprio mantenimento. Altrettanto deve valere per i figliastri e altri minori che vivono nell’economia domestica del defunto e avevano bisogno del suo sostegno finanziario. La parità di trattamento in materia successoria non è sufficiente per realizzare un’effettiva parità di trattamento tra matrimonio e partenariato di fatto. La revisione proposta dal Governo federale intende almeno accrescere le possibilità per l’ereditando di attribuire al partner di fatto superstite, con una disposizione a causa di morte, una parte della successione maggiore di quella che può attribuirgli oggi. Spetta all’ereditando decidere quale importanza dare al partenariato e in quale misura il partner di fatto debba partecipare alla successione. Trattamento successorio dei figliastri Il diritto successorio intende anche trattare in futuro le relazioni con i figliastri. Il loro numero è aumentato soprattutto in seguito all’aumento del numero dei divorzi negli ultimi anni. Fino a quando non vi è un’autentica adozione del figliastro, il CC non riconosce l’esistenza di un legame di diritto di famiglia tra il figliastro e il patrigno o la matrigna. Di conseguenza, in caso di decesso del patrigno o della matrigna, il figliastro non ha alcun diritto ereditario legale. In alcuni casi, questa situazione giuridica può avere risultati insoddisfacenti, per esempio nel caso in cui al figliastro, che è cresciuto a lungo con il figlio biologico dell’ereditando e ha di fatto un legame di intensità analoga con l’ereditando, non spetta alcuna quota ereditaria legale e quindi nemmeno una porzione legittima. La relazione e la qualità della relazione tra figliastro ed ereditando è individuale e, a seconda dei casi, può prendere forme molto diverse. Dovrebbe essere decisiva anche in questo contesto la volontà dell’ereditando e dovrebbe così essergli permesso di far partecipare alla successione con una disposizione a causa di morte il figliastro che intende beneficiare per la sua prossimità personale. L’aumento della porzione disponibile proposto dall’avamprogetto facilita soluzioni di questo genere. Precisazioni circa i risparmi LPP e privata (secondo pilastro e pilastro 3a) Il Consiglio federale vuole inoltre precisare esplicitamente nel diritto successorio che i risparmi della previdenza professionale e privata (secondo pilastro e pilastro 3a) non entrano nella massa ereditaria e continuano a essere versati esclusivamente ai beneficiari della previdenza definiti dalla legge. Invece, gli importi pagati a un’assicurazione sulla vita devono entrare nella massa ereditaria. In questo caso, l’importo ricevuto dal beneficiario dell’assicurazione sulla vita del defunto va imputato sulla sua parte alla successione. Le questioni fiscali in questo contesto Le norme fiscali sono fonte di un’ulteriore disparità di trattamento tra matrimonio e partenariato di fatto. Secondo il diritto vigente la competenza di prelevare un’imposta sulle successioni e sulle donazioni spetta ai Cantoni. Eccetto il Cantone di Svitto, tutti i Cantoni hanno fatto uso di questa competenza (il Cantone di Lucerna preleva un’imposta di successione, ma non un’imposta sulle donazioni). L’imposta sulle successioni prende di regola la forma di un’imposta a carico degli eredi, nel senso che il singolo erede è assoggettato all’imposta per la sua parte di eredità. Per quanto riguarda le donazioni, è il donatario a dovere l’imposta. Il coniuge superstite (in tutti i Cantoni), i discendenti (salvo nei Cantoni di Appenzello Interno, Neuchâtel e Vaud), i poteri pubblici e le organizzazioni di pubblica utilità sono esentati dall’imposta. Le normative cantonali divergono per quanto riguarda le franchigie, le aliquote fiscali e le speciali normative per le imprese. Le liberalità fatte al coniuge nell’ambito del regime matrimoniale dei beni e in ambito successorio sono esenti da imposte in tutti i Cantoni, ma le liberalità successorie tra partner di fatto sono oggetto di un’importante imposta di successione nella maggior parte dei Cantoni. Negli ultimi anni molti Cantoni hanno ridotto le loro aliquote fiscali ma, come in passato, i partner di fatto rimangono seriamente svantaggiati sotto il profilo fiscale rispetto ai coniugi e infine, anche in condizioni equivalenti sotto ogni altro punto di vista, ottengono una parte della successione nettamente inferiore. Ciò detto, se il diritto e la realtà non sono in sintonia, l’ordinamento giuridico non è più in grado di svolgere correttamente i propri compiti. Colmare questo divario e far confluire i citati sviluppi sociali nell’alveo del diritto sono pertanto esigenze centrali di ogni revisione. Pertanto, sia che la proposta di riforma del diritto successorio posta in consultazione dal Consiglio federale venga accolta sia che venga respinta, resta il fatto che la realtà sociale, familiare e demografica descritta nei vari studi e rapporti confederati è mutata. Si chiede quindi che il Cantone Ticino, avendo comunque la competenza in ambito fiscale per potar adeguare la propria LEGGE TRIBUTARIA, provveda alle modifiche necessarie e in particolare che: l’art. 154 cpv. 1 lett. f) preveda l’esenzione fiscale anche per i partner di fatto e i figliastri designati dal testatore quali suoi eredi (legatari,…) al pari di quanto è previsto oggi per coniugi e figli superstiti, e/o in via però subordinata, l’art. 164 preveda coefficienti e aliquote nettamente più agevolate per queste due categorie di eredi. Modificando tali norme, evidentemente e per le medesime ragioni di fondo andranno esentate, o ridotte, le imposte dovute da partner di fatto o figliastri in caso di donazioni tra vivi.Matteo Quadranti, granconsigliere PLR
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