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Economia
20.01.2021 - 14:290
Aggiornamento: 16:28

Il Consiglio Federale adegua ancora le norme sul lavoro ridotto. Ora ne avranno diritto anche apprendisti e chi ha un contratto determinato

La durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto (ILR) di quattro periodi di conteggio in caso di perdita di lavoro superiore all’85 per cento è stata abolita retroattivamente per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021

BERNA - Il 20 gennaio 2021 il Consiglio federale ha attuato le modifiche alla legge COVID-19 introdotte lo scorso dicembre e ampliato il catalogo delle misure già esistenti nell’ambito del lavoro ridotto: il periodo di attesa è stato soppresso retroattivamente dal 1° settembre 2020 al 31 marzo 2021. È stata abolita retroattivamente, dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021, anche la durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto (ILR) di quattro periodi di conteggio in caso di perdita di lavoro superiore all’85 per cento. Inoltro, il diritto all’ILR viene esteso alle persone impiegate a tempo determinato e agli apprendisti. L’estensione del diritto è applicabile fino al 30 giugno 2021.

Il periodo di attesa rappresenta una franchigia a carico delle imprese per ogni mese di percezione del lavoro ridotto volta a ridurre il danno all’assicurazione contro la disoccupazione. Da settembre 2020 vigeva un periodo di attesa di un giorno (il periodo minimo previsto dalla legge sull’assicurazione contro la disoccupazione). Per facilitare ulteriormente il ricorso all’ILR e per migliorare la liquidità delle aziende è stato deciso che, retroattivamente dal 1° settembre 2020 e fino al 31 marzo 2021, non è previsto alcun periodo di attesa. Ciò corrisponde alla scadenza fissata per la procedura sommaria. Questa modifica retroattiva non richiederà alcun intervento da parte dei datori di lavoro. L’assicurazione contro la disoccupazione adeguerà i loro conteggi e verserà loro la differenza per i giorni di attesa.

Inoltre, la durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto (ILR) di quattro periodi di conteggio in caso di perdita di lavoro superiore all’85 per cento è stata abolita retroattivamente per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021. Nel contempo si farà in modo che questa abolizione temporanea del numero massimo di periodi di conteggio non abbia un impatto negativo sulle aziende una volta che non sarà più valida. A tal fine la non computazione dei periodi di conteggio per i quali la perdita di lavoro è ammontata a oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda viene prorogata fino alla fine del 2023. In questo modo le imprese fortemente colpite dalle misure delle autorità possono essere sostenute in modo mirato nel mantenimento dei posti di lavoro.

Un’altra misura riguarda l’estensione del diritto all’ILR ad altre categorie di persone, cioè ai dipendenti con un contratto a tempo determinato. In questo modo anche gli apprendisti delle aziende che hanno dovuto chiudere per ordine delle autorità hanno diritto all’ILR in aggiunta ad altre prestazioni finanziarie di sostegno. L’ILR per gli apprendisti viene concessa alle aziende solo se queste ultime continuano a garantirne la formazione. Questa misura permette alle aziende fortemente colpite dalle misure delle autorità di ricevere uno sgravio finanziario supplementare e garantisce il proseguimento della formazione degli apprendisti. Le aziende possono richiedere l’ILR per queste categorie di lavoratori dal periodo di conteggio di gennaio 2021. Questa estensione del diritto è limitata nel tempo, ossia fino al 30 giugno 2021. Ciò corrisponde alla scadenza del diritto straordinario all’ILR per le persone in un rapporto di lavoro su chiamata a tempo indeterminato.

Il 18 dicembre 2020 il Parlamento ha modificato la legge COVID-19 aggiungendo l’articolo 17a. Proprio in base a questo nuovo articolo, le persone con redditi modesti hanno diritto, retroattivamente dal 1° dicembre 2020 fino al 31 marzo 2021, a un’ILR maggiore. I dipendenti che a tempo pieno e con una perdita di guadagno totale conseguono un reddito inferiore a 3 470 franchi percepiscono il 100 per cento dell’ILR. Per i redditi tra 3 470 e 4 340 franchi l’indennità ammonta a 3 470 franchi, il che corrisponde a un’ILR tra l’80 e il 100 per cento. Le disposizioni sul conteggio in procedura sommaria verranno ulteriormente precisate nell’ordinanza.

Le modifiche dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, accolte in linea di principio favorevolmente da Cantoni, parti sociali e commissioni parlamentari, entrano in vigore il 21 gennaio 2021.

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