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09.02.2022 - 17:540
Aggiornamento: 14.02.2022 - 10:41

Il nuovo accordo tra Svizzera ed Italia sulla fiscalità dei lavoratori frontalieri

Samuele Vorpe: "Quel che è certo è che l’Accordo 2020 non risolverà nel breve termine i problemi legati al dumping salariale"

di Samuele Vorpe *

Il 23 dicembre 2020, i rappresentanti dei governi di Svizzera ed Italia hanno sottoscritto un nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri (in seguito “Accordo 2020”) che sostituirà quello attualmente in vigore del 3 ottobre 1974 (in seguito “Accordo 1974”) a partire dal 1° gennaio 2023. Al momento il dossier è in fase di approvazione da parte dei due parlamenti nazionali.

La revisione dell’Accordo 1974 è da ricercarsi nelle circostanze esterne, significativamente mutate da allora. Da un lato, il quadro giuridico è stato stravolto con l’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera ed Unione europea; dall’altro, il numero di lavoratori frontalieri nel mercato del lavoro ticinese è più che raddoppiato dal 2003 ad oggi, passando da circa 33’000 unità a oltre 70’000.

Soggetti che ricadono nell’Accordo 2020

L’Accordo 2020 si applica alle persone fisiche residenti in Svizzera o in Italia (è infatti prevista la reciprocità), che hanno lo statuto fiscale di lavoratori frontalieri. In questa categoria rientrano le persone fisiche risiedono in un Comune di frontiera, ossia un Comune che dista 20 km al massimo dal confine tra i due Stati. La persona deve, inoltre, svolgere un’attività lucrativa dipendente in un’area di frontiera (cioè in Ticino, Grigioni e Vallese, da un lato, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Bolzano, dall’altro).

Criterio imprescindibile per ricadere nel campo di applicazione dell’Accordo 2020 è il rientro quotidiano al proprio domicilio. Eccezionalmente è possibile soggiornare per motivi professionali nello Stato in cui si svolge l’attività, ma al massimo per 45 giorni l’anno (si pensi ad esempio al caso degli infermieri rimasti in Ticino durante il Lockdown del 2020). L’Accordo 2020 contiene poi una dichiarazione d’intenti dei due governi: questi sono disposti a valutare un’eventuale futura disciplina degli aspetti fiscali dello smart working.

Modalità di imposizione

L’Accordo 2020 introduce un’imposizione limitata del reddito del lavoro nello Stato in cui il frontaliere esercita la sua attività professionale. Al contempo, lo Stato di residenza mantiene, a sua volta, un diritto illimitato di imposizione con l’obbligo di evitare la doppia imposizione. La quota spettante allo Stato del luogo di lavoro non può ad ogni modo eccedere l’80 per cento del totale dell’imposta prelevabile alla fonte. Quale rimedio contro la doppia imposizione, l’Italia concede il credito d’imposta, dopo la dichiarazione del reddito, mentre la Svizzera esenta il reddito da lavoro nella misura di quattro quinti. 

Tassazione solo in Svizzera per gli “attuali” frontalieri

Vi è, poi, una norma transitoria applicabile ai soli lavoratori frontalieri italiani, residenti nella zona di frontiera che, alla data dell’entrata in vigore dell’Accordo 2020, saranno professionalmente attivi in Ticino, Grigioni o Vallese o vi abbiano lavorato tra il dicembre 2018 e la data dell’entrata in vigore (i cosiddetti “attuali” frontalieri). In tal caso per questa categoria di frontalieri, i redditi del lavoro conseguiti saranno imponibili “soltanto” in Svizzera, come già oggi avviene con l’Accordo 1974.

L’Accordo 2020 istituisce, quindi, un cd. “doppio binario”: vi è la categoria di “nuovi” frontalieri, ai quali si applicano le regole suesposte se si troveranno ad entrare nel mercato del lavoro dopo l’entrata in vigore dell’Accordo 2020, oltre che la categoria degli “attuali” (o “vecchi”) frontalieri. Il regime transitorio mantiene, quindi, in vita le regole dell’Accordo 1974, ossia la tassazione esclusiva nello Stato del luogo di lavoro con ristorno del 40 per cento delle imposte incassate alla fonte sino alla fine dell’anno 2033 da parte dei Cantoni di Ticino, Grigioni e Vallese.

Scambio automatico di informazione tra le autorità dei due Paesi sui redditi del lavoro dei frontalieri

Si rileva che l’Accordo 2020 introduce una speciale forma di scambio automatico di informazioni tra i due Stati. Lo Stato in cui viene svolta l’attività lucrativa dipendente è, infatti, tenuto a fornire in formato elettronico ed entro il 20 marzo dell’anno successivo all’anno fiscale di riferimento, le informazioni che permettono l’identificazione del contribuente e quelle che consentono di calcolare la sua base imponibile secondo le regole di diritto interno dello Stato di residenza.

L’invio delle informazioni si estende anche a quei lavoratori frontalieri che esercitano un’attività lucrativa dipendente nell’area di frontiera, ma che risiedono in un Comune situato oltre i 20 km dal confine e che non sottostanno, di conseguenza, alle regole impositive dell’Accordo 2020. Sono, invece, esclusi dallo scambio di informazioni i “vecchi” frontalieri, il cui reddito è imponibile esclusivamente in Svizzera alla fonte.

Conclusione

Affinché il nuovo Accordo 2020 esplichi i suoi effetti sarà tuttavia necessario attendere ancora 10-15 anni, ossia il momento in cui i “vecchi” frontalieri saranno sostituiti dai “nuovi”. Solo allora si potrà fare un primo effettivo bilancio. Quel che è certo è che l’Accordo 2020 non risolverà nel breve termine i problemi legati al dumping salariale del mercato del lavoro ticinese, a fronte della connivenza del cosiddetto “doppio binario” per effetto del regime transitorio.

 

* Prof. Dr. iur. responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law

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