di Samuele Vorpe *
In ambito fiscale si sente spesso parlare della Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte (CSI), il cui scopo è quello di consentire alle autorità fiscali cantonali di procedere alla valutazione dei titoli non quotati ai fini dell’imposta sulla sostanza. È opinione piuttosto diffusa nel mondo fiduciario che la determinazione dei valori delle partecipazioni non quotate con la citata Circolare dia luogo a dei risultati insostenibili.
Da un profilo giuridico, l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 13 cpv. 1 della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni ([LAID; RS 642.14]), la quale viene stimata al suo valore venale (art. 14 cpv.1 LAID e art. 41 cpv. 2 della Legge tributaria ticinese [LT; RL 640.100]), anche se per la sua determinazione il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato (art. 14 cpv. 1, seconda frase LAID; art. 45 cpv. 2 LT).
Sebbene la valutazione al valore venale sia vincolante per i Cantoni, la Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) non prescrive al legislatore cantonale un preciso metodo di valutazione dei titoli non quotati per la determinazione del loro valore. I Cantoni dispongono, quindi, di un importante margine di manovra per elaborare e applicare le loro disposizioni, sia nella scelta del metodo di calcolo sia nel determinare in che misura il valore reddituale debba essere preso in considerazione, visto il carattere potestativo dell’art. 14 cpv. 1 LAID. Ne consegue che il Tribunale federale ha sempre proceduto ad un esame limitato all’arbitrio quando si trattava di controllare la determinazione del valore fiscale di un bene ai fini dell’imposta sulla sostanza.
La citata Circolare n. 28, che viene applicata sistematicamente da tutti i Cantoni, prevede delle regole unificate per la valutazione dei titoli non quotati ai fini dell’imposta sulla sostanza in un ambito in cui i Cantoni godono di un ampio potere discrezionale, per cui la giurisprudenza ha sottolineato che essa persegue un obiettivo di armonizzazione fiscale orizzontale e concretizza, quindi, l’art. 14 cpv. 1 LAID.
In quanto direttiva, detta Circolare non costituisce un diritto federale o intercantonale e non crea, quindi, alcun diritto né alcun obbligo. Di conseguenza non è vincolante per il giudice. Essa è tuttavia riconosciuta, da una costante giurisprudenza, come un metodo adeguato ed affidabile per valutare il valore venale dei titoli non quotati. Ad ogni modo, il Tribunale federale non esclude che altri metodi di valutazione riconosciuti possano, isolatamente, avverarsi appropriati.
La Circolare n. 28 stabilisce che il metodo di valutazione generale per i titoli non quotati, noto come “metodo pratico”, che si applica alle società commerciali, industriali e di servizio, si basa sulla media ponderata tra il valore di rendimento raddoppiato ed il valore intrinseco determinato secondo il principio della continuazione dell’attività. I contratti di diritto privato, come i patti parasociali che limitano la trasferibilità dei titoli, non influenzano la valutazione dei titoli, tanto quanto gli impegni assunti volontariamente dalle parti. È possibile derogare a questo metodo di valutazione generale se la società è una holding pura, una società di gestione patrimoniale, una società finanziaria o una società immobiliare. In questi casi, i titoli sono valutati sulla base del valore di sostanza della società. Inoltre, se i titoli sono oggetto di un trasferimento sostanziale tra terzi indipendenti, il valore venale corrisponde di norma al prezzo di acquisto. Tuttavia, il prezzo ottenuto da tale trasferimento deve essere preso in considerazione unicamente se consente di determinare un valore venale rappresentativo e plausibile della società, situazione che deve essere esaminata secondo le circostanze di ogni singolo caso. In tal caso, la determinazione con il cosiddetto metodo “pratico” può essere tralasciata.
Attualmente vi sono diversi Cantoni che conoscono un’attenuazione del prelievo dell’imposta sulla sostanza per le partecipazioni non quotate in borsa attraverso una riduzione della base imponibile o dell’aliquota. Si citano a questo proposito gli esempi di Argovia (art. 54 cpv. 3 LT-AG), del Giura (art. 45 cpv. 2 LT-JU), di Neuchâtel (art. 49 cpv. 4 LT-NE), di Nidvaldo (art. 54 cpv. 2 LT-NW) e del Vallese (art. 56 cpv. 4 LT-VS). Questa modalità di sgravio è però stata giudicata come contraria all’art. 14 cpv. 1 LAID da parte del Tribunale federale, con una sentenza del 25 settembre 2009 (DTF 136 I 49) riguardante il Canton Berna. Per il Ticino non vi sono stati al momento atti parlamentari volti ad introdurre una simile regolamentazione. Qualora ve ne dovessero essere e parimenti dovessero essere approvati dal Gran Consiglio, è molto plausibile che un ricorso astratto in materia di diritto pubblico potrebbe far cadere una simile disposizione, in modo analogo a quanto avvenuto recentemente con la disposizione riguardante il “freno al valore locativo” (cfr. sentenza del Tribunale federale n. 2C_605/2021 del 4 agosto 2022).
* prof. Dr. iur., responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law