di Samuele Vorpe *
Il nuovo diritto societario permette, in primo luogo, alle aziende di utilizzare una moneta estera ammessa dal Consiglio federale per esprimere il valore del capitale azionario (cd. moneta funzionale). In caso di scelta di una moneta estera, questa deve essere impiegata anche per la contabilità e la presentazione dei conti (art. 621 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni [CO]). Benché sia, quindi, possibile avvalersi di una moneta diversa dal franco svizzero, le imposte devono comunque continuare ad essere versate con tale moneta. Infatti, gli artt. 80 cpv. 1bis della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) e 31 cpv. 3bis della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) stabiliscono che, in caso di chiusura dei conti in moneta estera, l’utile netto imponibile deve essere convertito in franchi svizzeri sulla base del corso medio delle divise (vendita) durante il periodo fiscale. In caso di assoggettamento inferiore al periodo fiscale, il corso medio deve essere calcolato su tale periodo. Per quanto attiene al capitale proprio imponibile, ai sensi dell’art. 31 cpv. 5 LAID, in caso di chiusura dei conti in moneta estera, pure è necessario effettuare una conversione in franchi svizzeri, che si basa in tal caso sul corso delle divise (vendita) alla fine del periodo fiscale (principio del giorno di riferimento). La revisione del diritto societario nulla prevede per quanto riguarda l’imposta preventiva e l’imposta di bollo, per cui per la conversione in franchi svizzeri deve essere effettuata sulla base del corso medio delle divise dell’ultimo giorno feriale precedente la nascita del credito fiscale.
Con le modifiche del CO viene introdotta la possibilità per il Consiglio di amministrazione di avvalersi dell’istituto del margine di variazione del capitale azionario, meglio noto con il termine di “Kapitalband” (art. 653s segg. CO). Secondo tale istituto è possibile, in un periodo di cinque anni al massimo, aumentare o ridurre il capitale azionario entro una banda predefinita attraverso una modifica statutaria decisa dall’Assemblea generale. Il limite superiore non potrà mai eccedere la metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio, mentre il limite inferiore dovrà essere pari almeno alla metà del capitale azionario. Non è comunque ammesso scendere sotto il capitale azionario minimo di fr. 100’000. Alla scadenza dei cinque anni sarà possibile prevederne uno nuovo modificando nuovamente lo statuto. Il principio degli apporti di capitale, stabilito agli artt. 20 cpv. 3 LIFD, 7b cpv. 1 LAID e 5 cpv. 1bis della Legge federale sull’imposta preventiva (LIP), consente di rimborsare ai titolari dei diritti di partecipazione in esenzione di imposta non soltanto il capitale azionario e il capitale sociale, ma anche gli apporti, l’aggio e i pagamenti suppletivi da essi forniti. I nuovi artt. 20 cpv. 4 LIFD, 7b cpv. 2 LAID e 5 cpv. 1ter LIP prevedono di compensare gli aumenti e le riduzioni di capitale durante il periodo di durata del margine di variazione del capitale, basandosi quindi sul relativo valore netto. Di conseguenza, gli aumenti di capitale sono considerati riserve da apporti di capitale soltanto se, nel corso della durata di validità del margine di variazione del capitale, oltrepassano i rimborsi di capitale. Soltanto alla scadenza del margine di variazione del capitale, il valore netto potrà essere usato per rimborsare agli azionisti le riserve da apporti di capitale esenti da imposta o per sostituire dividendi imponibili con rimborsi esenti da imposta. Anche ai fini dell’imposta di bollo di emissione, il relativo credito fiscale concernente i nuovi diritti di partecipazione derivanti dall’aumento del capitale sorgerà allo scadere del margine di variazione del capitale e sarà dovuto nella misura in cui l’aumento di capitale supera il relativo rimborso. Il margine di variazione del capitale porta, quindi, ad un differimento del prelievo della tassa di emissione e ad un privilegio rispetto ad un aumento ordinario del capitale azionario, il quale soggiace immediatamente alla tassa, nella misura in cui questa è dovuta.
Vi è poi l’art. 675a cpv. 1 CO che permette all’Assemblea generale di deliberare il versamento di un acconto sui dividendi, in presenza di un conto intermedio (cfr. art. 960f CO). Secondo il successivo capoverso, la distribuzione di un acconto sui dividendi è tuttavia ammessa a condizione che l’ufficio di revisione abbia verificato il conto intermedio prima della deliberazione dell’Assemblea generale. La verifica non è però necessaria se la società non è tenuta a sottoporre il proprio conto annuale a una revisione limitata da parte di un ufficio di revisione. È comunque possibile rinunciare alla verifica se tutti gli azionisti hanno acconsentito al versamento di acconti sui dividendi e il soddisfacimento dei crediti non ne risulta compromesso. La terminologia in tedesco parla di “Zwischendividende” e in francese di “dividende intermédiaire”. Tradotto letteralmente in italiano, si parla di “dividendo intermedio”, che altro non è che un dividendo interinale la cui distribuzione, prima della modifica legislativa, era vietata. Per dividendo interinale si intende la distribuzione di un dividendo a partire dall’utile del periodo in corso, senza attendere la chiusura annuale. Ciò corrisponde con la definizione dell’art. 675 cpv. 1 CO. Per contro, un acconto sui dividendi viene versato sulla base di una decisione del Consiglio di amministrazione quale acconto su dividendi futuri e prende la forma di un prestito a breve termine all’azionista. La distribuzione di dividendi interinali, da un profilo fiscale, deve essere trattata come una distribuzione ordinaria o straordinaria di dividendi. Si rileva, tuttavia, che la possibilità di distribuire dividendi interinali può essere usata per conseguire un’ottimizzazione fiscale. Si pensi al caso in cui un azionista debba sostenere importanti spese, ad esempio colmare una lacuna previdenziale, affrontare spese di manutenzione di un immobile, e i redditi imponibili non siano sufficientemente capienti per assorbire integralmente le deduzioni; egli potrà avvalersi di questa nuova di disposizione al fine di sfruttare al massimo le deduzioni ammesse dalla tassazione ordinaria.
Le disposizioni commentate entreranno in vigore con il 1° gennaio 2023.
* Prof. Dr. iur. Responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law