ULTIME NOTIZIE News
Cronaca
07.03.2019 - 11:110

Prelievo anticipato, non luogo a procedere per Zali

Il Ministero pubblico: "Un Consigliere di Stato ha facoltà di chiedere ed ottenere il prelievo anticipato per il finanziamento dell'abitazione primaria"

BELLINZONA – Richiamate le segnalazioni del deputato Matteo Pronzini sul prelievo anticipato effettuato dal Consigliere di Stato Claudio Zali nel marzo del 2016 di parte del suo avere di previdenza per finanziare l'abitazione primaria, il Ministero pubblico comunica che gli accertamenti penali sono giunti a conclusione.

Dopo aver esaminato la fattispecie per verificare l'eventuale commissione del reato di abuso di autorità (articolo 312 del Codice penale), il Procuratore generale Andrea Pagani ha intimato ieri un decreto di non luogo a procedere. In concreto, sulla scorta della legislazione federale (prevalente su quella cantonale), è stato stabilito che un Consigliere di Stato ha facoltà di chiedere ed ottenere - se date le specifiche condizioni legali e quando un avere previdenziale è stato accumulato negli anni - il prelievo anticipato per il finanziamento dell'abitazione primaria. Questo anche se le stesse prestazioni non sono fornite da un istituto di previdenza, ma direttamente dal datore di lavoro che per un membro dell'Esecutivo cantonale è lo Stato del Canton Ticino.

Oggettivamente, di conseguenza, né il Consigliere di Stato Claudio Zali, né gli altri membri del Governo, né i funzionari dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) hanno abusato dei poteri della loro carica. Il prelievo a favore di Claudio Zali, che per oltre 25 anni è stato assoggettato all'assetto previdenziale cantonale è stato dunque lecito e, in tale evenienza, nessuno può aver agito con lo scopo di arrecare un danno allo Stato. Prelievo anticipato che ha peraltro condotto ad una riduzione del periodo di assicurazione acquisito presso l'istituto di previdenza al momento dell'elezione in Consiglio di Stato. 

Non supportata da base legale (dal momento che le leggi federali sono entrate in vigore dopo quella cantonale, che non è mai stata armonizzata) è stata invece la procedura adottata dal Consiglio di Stato per sganciare l'avere previdenziale in oggetto. Al momento di liberare il lecito prelievo anticipato, l'Esecutivo cantonale ha infatti coinvolto l'IPCT che non aveva più alcuna competenza sulla posizione previdenziale sotto esame.

Nel far questo, il Consiglio di Stato si è tuttavia basato su un parere di un ex dirigente di detto istituto e, pertanto, di uno specialista del settore. Ciò che esclude il concretizzarsi a carico dei membri del Governo anche dell'elemento soggettivo costitutivo del reato ipotizzato.

Potrebbe interessarti anche
Tags
© 2024 , All rights reserved