POLITICA
L'UDC per il ceto medio, "per loro vogliamo la piena deducibilità dei premi delle casse malati"
L'iniziativa parlamentare elaborata di Pamini e cofirmatari mira a chi "è troppo ricco per avere sussidi ma non abbastanza per non preoccuparsi dei premi"

BELLINZONA – I premi della cassa malati aumentano sempre, anche se un po’ meno in proporzione rispetto agli ultimi anni. Il Ticino, lo hanno detto i dati, è uno dei Cantoni in cui lo scatto in avanti è maggiore. Il DSS ha promesso aiuti in particolare a coppie senza figli e single. Ma il ceto medio? L’UDC si preoccupa di questa categoria, “troppo ricco per farsi pagare tali costi dallo Stato e non sufficientemente agiato per non preoccuparsene”.

Una parte della popolazione che non ha diritto a sussidi ma per cui i premi incidono sul portafoglio. Arriva dunque, come promesso all’indomani della pubblicazione delle nuove cifre, un’iniziativa parlamentare elaborata presentata da Paolo Pamini (primo firmatario), con Sergio Morisoli, Cleto Ferrari, Lara Filippini, Tiziano Galeazzi e Gabriele Pinoja. 

“Si propone con la presente di permettere la piena deducibilità dei premi di cassa malati. Concretamente, si propone di porre una soglia pari a 10'000 franchi annui per persona (pertanto 20’000 franchi annui per i coniugi). Inoltre, si propone di introdurre un’ulteriore soglia pari a 3'000 franchi annui per le persone delle quali il contribuente si fa carico, ossia nella maggior parte dei casi i propri figli che vivono nella stessa economia domestica. Come si è avuto modo di mostrare in apertura, tali soglie si situano al di là dei premi di cassa malati attuali e dei prossimi anni. Attraverso la meccanica dell’attuale concessione dei sussidi per i premi di cassa malati, la deduzione massima sarebbe di fatto possibile solo per i contribuenti che non ricevono sussidi”. Ovvero, solo al ceto medio, categoria per cui è mirata la proposta.

L’UDC arriva a ciò dopo una lunga introduzione sulla LaMAL e sulle leggi fiscali. “L’innalzamento della soglia di esenzione permette di concedere in modo mirato la piena deducibilità fiscale dei premi di cassa malati a beneficio in particolare del ceto medio, troppo ricco per farsi pagare tali costi dallo Stato e non sufficientemente agiato per non preoccuparsene. Inoltre, la piena deducibilità fiscale dei premi di cassa malati andrebbe a mitigare il cosiddetto “effetto soglia” che si presenta per quei contribuenti che per poche migliaia di franchi di reddito disponibile perdono il diritto al sussidio di cassa malati e pagano dei premi complessivamente maggiori delle attuali soglie di esenzione fiscale”, prosegue il testo.

E gli iniziativisti spiegano: “in altre parole, chi scrive propone di introdurre una soglia di deducibilità sufficientemente alta da non essere più rilevante per i premi di assicurazione malattia, pur mantenendo le intenzioni del Legislatore in merito alla limitazione della deducibilità fiscale degli altri casi menzionati nello stesso disposto (interessi sul capitale a risparmio, premi per assicurazioni sulla vita, ecc.). Inoltre, si propone di estendere il meccanismo anche a vantaggio delle persone al cui sostentamento il contribuente provvede, in primis i figli e le figlie nella stessa economia domestica”.

In concreto, l’articolo 32 capoverso 1 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 diventerebbe:

"[Sono dedotti dai proventi]

g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 20’000.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 10’000.– franchi per gli altri contribuenti; queste somme sono aumentate di 3'000 franchi per ogni persona al cui sostentamento egli provvede; per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4’300.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2’200.– franchi per gli altri contribuenti;

II.
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2019". 

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